Art. 221 c.p.p. — Nomina del perito

Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia e' dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. Il giudice affida l'espletamento della perizia a piu' persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessita' ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art221 · fonte del testo