Art. 22 — Interventi urgenti

Nei casi di necessita' e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con ((le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1)), nei limiti delle risorse ivi previste. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2024, N. 168)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2025

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 2016 al 1 gennaio 2025. 38 parole tolte, 25 parole aggiunte.

… deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con tolto: i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli aggiunto: le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma tolto: 3, e 4, comma 3 aggiunto: 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nei limiti delle risorse ivi previste. tolto: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2024, N. 168.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2016-07-21;145~art22 · fonte del testo