Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello statuto della regione siciliana, gia' sostituiti dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti: "L'assemblea regionale e' eletta per cinque anni. Il quinquennio decorrre dalla data delle elezioni. Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica. I deputati regionali rappresentano l'intera regione".

Testo vigente dal 14 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-04-12;3~art1 · fonte del testo