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Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993. 90 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Chiunque detiene, ancorche' inutilizzati, apparecchi meccanici o macchinari atti alla torrefazione od alti decaffeinizzazione dei caffe' crudi o alla solubilizzazione dei caffe' torrefatti, ovvero parti essenziali di detti apparecchi e macchinari, deve farne denunzia al Comando della guardia di finanza competente per territorio, indicando il luogo ove essi sono custoditi. Gli eventuali trasferimenti in altre localita', ovvero la loro destinazione devono essere notificati ai Comandi interessati entro dieci giorni. Sono esentati dalla denuncia i detentori di piccoli apparecchi di torrefazione per uso familiare o professionale per l'assaggio di campioni commerciali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993 N. 427

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-05-26;344~art7 · fonte del testo