Art. 11
Provvedimento abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla l. 29 ottobre 1993 n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
Provvedimento abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla l. 29 ottobre 1993 n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993. 67 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Chiunque, nelle aziende munite della licenza di cui all'articolo 1, detenga quantitativi di caffe' la cui introduzione non sia giustificata da bolletta di legittimazione, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi nonche' con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffe' non coperto da bolletta di legittimazione. In ogni caso la multa non puo' essere inferiore a lire 300.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993 N. 427
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-05-26;344~art11 · fonte del testo
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