Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993. 67 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Chiunque, nelle aziende munite della licenza di cui all'articolo 1, detenga quantitativi di caffe' la cui introduzione non sia giustificata da bolletta di legittimazione, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi nonche' con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffe' non coperto da bolletta di legittimazione. In ogni caso la multa non puo' essere inferiore a lire 300.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993 N. 427

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-05-26;344~art11 · fonte del testo