Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le scuole non Regie e i corsi di cui al terzo comma del precedente articolo possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il 30° anno di eta' e siano in possesso dei necessari requisiti professionali, morali e politici. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalita'.
tolto: La stessa facolta' e' riconosciuta alle persone giuridiche italiane, ma in tal caso i requisiti dianzi indicati devono essere posseduti dal rappresentante legale dell' Ente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art2 · fonte del testo
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