Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1939 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'art. 4 del R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1256, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Le leggi devono portare, nelle fitte, oltre la data, la firma del Re Imperatore e la controfirma del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Esse debbono, inoltre, essere controfirmate dai Ministri proponenti.
tolto: «I decreti devono portare, nella fine, oltre la data e la firma del Re Imperatore, la controfirma dei Ministri proponenti e qualora sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei Ministri, devono essere controfirmati anche dal Duce del Fascismo, Capo del Governo».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-05-05;660~art4 · fonte del testo
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