Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1935 al 16 dicembre 2009. 61 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per le finanze e' autorizzato, a provvedere con propri decreti alla iscrizione della somma per l'esecuzione dei lavori previsti negli articoli precedenti per l'ammontare complessivo diL. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, dei quali L. 10.000.000 nell'esercizio finanziario 1935-36, e L. 10.000.000 nell'esercizio 1936-37.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1141~art3 · fonte del testo
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