Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1939 al 22 dicembre 2008. 274 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli insegnanti presentemente assegnati a Regi istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica nelle sedi e cattedre cui all'art. 1, 2° e 3° comma, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai vincitori di concorsi speciali, anche ai fini di eventuali trasferimenti per domanda.
tolto: Analogamente possono ottenere il trasferimento a tali sedi, senza dover superare concorsi speciali, gli insegnanti i quali, in base alle vigenti norme, prestano attualmente servizio presso altre scuole od uffici in una delle sedi stesse.
tolto: Il personale direttivo e insegnante di ruolo delle Regie scuole medie che attualmente presti comunque servizio nelle Regie scuole medie italiane all'estero, o sia a disposizione del Partito Nazionale Fascista per la direzione e l'insegnamento nelle scuole medie annesse ai Collegi della Gioventu' italiana del Littorio, ha facolta' - all'atto della restituzione ad istituti dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale - di comprendere sedi di cui all'art. 1, 2° comma, fra le tre che il personale stesso puo' indicare ai sensi e a norma rispettivamente dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1480, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994.
tolto: Per gli insegnanti che attualmente prestano servizio nelle scuole dell'Africa Italiana, l'assegnazione di sede, all'atto del ritorno nel Regno, sara' disposta a seconda della sede di provenienza nel Regno.
tolto: Del pari, per gli insegnanti di Regi istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica i quali saranno destinati a prestare servizio in altre scuole od uffici, dopo la entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di sede, allorche' riprenderanno la loro cattedra negli Istituti suddetti, sara' disposta a seconda della sede di provenienza all'atto del comando.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1120~art7 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.