[1]I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la « pena pecuniaria », senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera le lire duemila, e si considerano delitti se la pena supera le lire duemila.

[2]Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.

[3]I reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria proporzionale, senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art7 · fonte del testo