[1]Quando la legge stabilisce una specie di pena diversa da quelle indicate nell'articolo 17 del codice penale, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione si ha riguardo alla pena corrispondente, a' termini di questo decreto.

[2]Si applicano i due ultimi capoversi dell'articolo 5.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art6 · fonte del testo