[1]Quando per la punibilita' di un reato commesso in territorio estero il codice penale richiede l'istanza della persona offesa, la querela presentata prima dell'attuazione del codice tiene luogo dell'istanza.

[2]La richiesta presentata da un Governo estero anteriormente all'attuazione del codice penale ha l'efficacia della richiesta del Ministro della giustizia.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art35 · fonte del testo