Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione della interdizione dai pubblici uffici senza che sia indicato se perpetua o temporanea, ovvero della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte: alla interdizione dai pubblici uffici corrisponde la interdizione perpetua dai pubblici uffici; alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte corrisponde la interdizione da una professione o da un'arte ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, secondo che si tratti di delitto ovvero di contravvenzione.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art14 · fonte del testo