I consigli di amministrazione dei consorzi di cui all'articolo 19 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento. Con il decreto di cui al comma 1 la gestione straordinaria del consorzio e' affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 28 febbraio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art21 · fonte del testo