Articolo abrogato dalla l. 2 marzo 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Articolo abrogato dalla l. 2 marzo 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963. 91 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per conseguire la nomina a procaccia l'aspirante deve possedere, oltre ai requisiti particolari di cui ai successivi articoli, i seguenti requisiti generali:
tolto: a) cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;
tolto: b) buona condotta;
tolto: c) eta' non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 32, salvi i casi di assegnazione senza concorso di cui all'articolo 6;
tolto: d) licenza, elementare o titolo equipollente;
tolto: e) sana costituzione ed attitudine fisica ai servizi di cui all'articolo 1. Detti requisiti debbono essere posseduti alla, data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1963, N. 307
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art2 · fonte del testo
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