Art. 24 — Regolamento di attuazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 11 febbraio 2010, n.22.
Abrogato dal 11 marzo 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 11 febbraio 2010, n.22.
Abrogato dal 11 marzo 2010
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010. 236 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, con il quale vengono in particolare determinati:
tolto: 1) criteri e modalita' per la valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono essere posseduti dai richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione;
tolto: 2) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;
tolto: 3) i criteri per il rilascio delle proroghe ed i casi di riduzione o restituzione delle aree;
tolto: 4) lo sfruttamento delle risorse geotermiche e delle sostanze associative rinvenute da parte dei titolari dei permessi e delle concessioni;
tolto: 5) le procedure per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarita';
tolto: 6) le modalita' per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;
tolto: 7) le prescrizioni relative al reinserimento dei fluidi;
tolto: 8) la revisione, con criteri di gradualita', dei titoli concessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge;
tolto: 9) di intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per l'ecologia i criteri per la redazione ed i contenuti essenziali degli studi di valutazione preventiva delle modifiche ambientali di cui agli articoli 4 e 11 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N.22
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art24 · fonte del testo
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