Articolo abrogato dal d.p.r. 18 dicembre 2001, n. 483.
Abrogato dal 2 marzo 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 18 dicembre 2001, n. 483.
Abrogato dal 2 marzo 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1977 al 2 marzo 2002. 80 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per ciascuna delle commissioni di cui agli articoli 7 e 14 sono nominati i membri supplenti in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi. I membri delle commissioni durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 DICEMBRE 2001, N. 483
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135~art15 · fonte del testo
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