Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 2000 al 13 febbraio 2004. 191 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Ai fini della presente legge si intendono per:

tolto: 1) materiali forestali di base: a)LETTERA ABROGATA DALLA L. 21 DICEMBRE 1999, n. 526;

tolto: b) per i materiali di riproduzione sessuale: le piante, i soprassuoli e gli arboreti da seme;

tolto: c) per i materiali di propagazione vegetativa: i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate;

tolto: 2) materiali forestali di propagazione:

tolto: a) le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta o alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinate alla propagazione di detti semi;

tolto: b) le parti di piante: le talee, le margotte, le radici e le marzie destinate alla produzione di piante, ad esclusione dei piantoni;

tolto: c) le piante: le piante di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i piantoni ed i selvaggioni;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: 3) materiali forestali di propagazione selezionati: i materiali provenienti da materiali di base, di cui al precedente punto 1) ed ufficialmente ammessi secondo i criteri recati dall'allegato B della presente legge;

tolto: 4) materiali forestali di propagazione controllati: i materiali di base ufficialmente ammessi in conformita' di quanto disposto dall'articolo 7-bis della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art7 · fonte del testo