Le denominazioni "mandorlata" e "...al latte di mandorla", sono riservate alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'articolo 1 della presente legge. La denominazione "orzata", seguita dalla indicazione obbligatoria "a base di sciroppo al benzoino", e' riservata alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'articolo 2 della presente legge. Il residuo secco delle bevande di cui al presente articolo deve essere non inferiore a gr. 8 per 100 c.c. Per le bevande di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 primo e secondo comma, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719. Sulle confezioni delle predette bevande deve essere altresi' indicato il contenuto espresso in volume.

Testo vigente dal 7 marzo 1968

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-23;116~art9 · fonte del testo