I recipienti e gli involucri contenenti gli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 debbono sempre recare, in modo chiaro, evidente ed indelebile le seguenti indicazioni:

  • a)il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore;
  • b)la sede dello stabilimento di produzione;
  • c)per il prodotto di cui all'articolo 1 la denominazione prevista nello stesso articolo, seguita dalla indicazione "aromi naturali per l'arrotondamento del gusto", se impiegati;
  • d)per il prodotto di cui all'articolo 2, la denominazione "sciroppo di orzata", seguita dalla indicazione "sciroppo al benzoino" nonche' da quella "con aromi naturali per l'arrotondamento del gusto", se impiegati;
  • e)il volume dello sciroppo contenuto nei recipienti, espresso con la frase "contenuto garantito litri...";
  • f)"contenente glucosio", nel caso in cui tale prodotto sia stato impiegato nella preparazione. Il confezionatore di recipienti e' considerato produttore; lo stabilimento di confezionamento e' considerato stabilimento di produzione.

Testo vigente dal 7 marzo 1968

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-23;116~art5 · fonte del testo