L'olio a denominazione di origine controllata puo' essere commercializzato in recipienti di capacita' non superiore a 10 litri. Sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti oli posti in commercio con denominazione di origine controllata, o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate a caratteri chiari e indelebili le seguenti indicazioni:

  • a)la denominazione di origine sotto la quale l'olio e' posto in vendita seguita, immediatamente al di sotto, dalla dicitura "denominazione di origine controllata";
  • b)nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento del produttore o dell'eventuale altro soggetto che abbia effettuato l'imbottigliamento;
  • c)la quantita' di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente, espressa in conformita' alle norme metrologiche vigenti;
  • d)la dicitura "olio imbottigliato dal produttore all'origine" o "olio imbottigliato nella zona di produzione" ovvero altre indicazioni equipollenti a seconda che l'imbottigliamento del prodotto sia effettuato, all'interno della zona di produzione, dal produttore o da terzi.

Testo vigente dal 28 febbraio 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art13 · fonte del testo