Non e' punibile il commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

Testo vigente dal 7 marzo 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-23;116~art14 · fonte del testo