Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali d'informazione, fra i piu' diffusi della regione, dei quali uno scelto fra i quotidiani politici e l'altro fra i giornali economici, anche non quotidiani. Copia della sentenza di condanna sara' affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia e all'albo del comune di residenza del condannato.

Testo vigente dal 7 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-23;116~art13 · fonte del testo