Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' fabbricanti di ((materie prime per mangimi)) di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attivita' in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purche' presentino apposita domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Ai fabbricanti di cui al comma precedente e' concesso un termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge.

Testo vigente dal 3 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 novembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 3 novembre 1999. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' fabbricanti di tolto: mangimi semplici aggiunto: materie prime per mangimi di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art27 · fonte del testo