Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988. 464 parole tolte, 99 parole aggiunte.
tolto: Sui valori dei contenuti analitici sono ammesse le seguenti tolleranze: acqua: 10 per cento in piu' del valore dichiarato. Ai fini di garantire una buona conservazione dei mangimi, il contenuto massimo di acqua dei mangimi semplici, composti, integrati o medicati, anche se non e' da dichiararsi a norma dei precedenti articoli, sara' stabilito, con proprio decreto, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanita', sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, in rapporto all'umidita' media naturale per quanto concerne i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, nonche' alle possibilita' tecniche delle industrie, per i derivati dalle comuni lavorazioni dei prodotti stessi, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei e i nuclei medicati. protidi: 30 per cento in piu' o 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. Per i prodotti che contengano piu' del 35 per cento di protidi, la tolleranza in meno e' ridotta al 7 per cento; ceneri: 10 per cento in piu' rispetto ai valori dichiarati; lipidi: 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati; 50 per cento in piu' per valori dichiarati inferiori all'1 per cento; 40 per cento in piu' per valori dichiarati superiori all'1 per cento fino al 3 per cento; 30 per cento in piu' per valori dichiarati superiori al 3 per cento; fibra grezza: 10 per cento in piu' rispetto ai valori dichiarati; silice: 10 per cento in piu' rispetto ai valori dichiarati; cloruro di sodio: 10 per cento in piu' rispetto ai valori dichiarati; zuccheri: 30 per cento in piu' o 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto in acqua, fibra grezza, ceneri, silice e cloruro di sodio inferiore al titolo dichiarato. Eventuali differenze concernenti il tenore di estrattivi inazotati non costituiscono infrazione alle norme fissate dallaaggiunto: I tenori dei componenti da dichiarare a termini della presente legge, dei suoi allegati e decreti di applicazione, si devono riferire al peso del prodotto tal quale, fatta eccezione per i tenori minimi o massimi eventualmente prescritti che, ove non diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca. Sui tenori da dichiararsi sono ammesse le tolleranze indicate nell'allegato VII della presente legge. tolto: Nei mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati nella cui composizione siano entrati cereali, cruscami e panelli o farine di estrazione di semi oleosi e' tollerata la presenza, nel limite massimo del 2 per cento, di tessuti di cereali o di semi commestibili per gli animali diversi dai prodotti e sottoprodotti indicati nell'elencazione dei componenti. Nei mangimi di cui al precedente comma e' anche tollerata la presenza, nel limite massimo del 2 per cento, di sostanze diverse da quelle dichiarate che siano residuate negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni. aggiunto: 3. Le tolleranze sui tolto: valori aggiunto: tenori dichiarati per i prodotti minerali, gli additiviaggiunto: , nonche' le vitamine, gli antibiotici, i tolto: microelementi minerali, ed aggiunto: micro elementi minerali e gli altri principi attivi tolto: verranno stabilite dal Ministro per la sanita' aggiunto: diversi da quelli elencati nell'allegato VII della presente legge, sono stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con tolto: il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato aggiunto: i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione di cui tolto: all'articolo 9. aggiunto: all'art. 9