((Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di "integratore per mangimi" o di "integratore medicato per mangimi" ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o importatrice:

  • a)l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di integratore o di integratore medicato per mangimi;
  • b)una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;
  • c)la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;
  • d)la data ed il numero di registrazione di cui allo articolo 8;
  • e)per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta che ha ottenuto la registrazione di cui all'articolo 8. I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi)).

Testo vigente dal 18 luglio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968. 20 parole tolte, 131 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Gli integratori devono essere posti in commercio in confezioni sulle quali devono essere riportate in modo indelebileaggiunto: Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione aggiunto: di "integratore per mangimi" o di "integratore medicato per mangimi" ed il nome o la ragione sociale e la sede aggiunto: dello stabilimento della ditta produttrice o importatricetolto: , anche:

a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di integratore aggiunto: o di integratore medicato per mangimi;

b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di aggiunto: impiego e di somministrazione;

d) la data ed il numero di registrazione di cui tolto: all'articolo 8 aggiunto: allo articolo 8;

aggiunto: e) per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta che ha ottenuto la registrazione di cui all'articolo 8. I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art15 · fonte del testo