Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La disposizione di cui all'articolo 114, terzo comma, lettera c), del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, cessa di avere applicazione nei riguardi delle operazioni di coassicurazione effettuate a norma dell'articolo 1 della presente legge. In deroga a quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo 114 del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, e' consentita la mediazione per il collocamento all'estero in coassicurazione ai sensi della presente legge di quote di rischi situati nel territorio italiano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art9 · fonte del testo
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