Art. 7 — Documento fiscale
Articolo abrogato dalla l. 28 novembre 2005, n. 246.
Abrogato dal 16 dicembre 2005
Articolo abrogato dalla l. 28 novembre 2005, n. 246.
Abrogato dal 16 dicembre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 2003 al 16 dicembre 2005. 229 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralita' di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarita' fiscale del servizio svolto. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e le modalita' di compilazione del documento fiscale di cui al comma 1. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo dell'autobus in occasione del servizio per il quale e' compilato e deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un periodo di cinque anni. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 1 l'impresa contravventrice e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro. L'impresa che non conservi per il periodo quinquennale prescritto il documento fiscale di cui al comma 1 e' assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 2005, N. 246
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2003-08-11;218~art7 · fonte del testo
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