L'attivita' di estetista puo' essere svolta anche unitamente all'attivita' di barbiere o di parrucchiere, ((...)). In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attivita' devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attivita'. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attivita' possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Testo vigente dal 14 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1990 al 14 settembre 2012. 28 parole tolte.

L'attivita' di estetista puo' essere svolta anche unitamente all'attivita' di barbiere o di parrucchiere, tolto: in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di societa' previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443aggiunto: .... In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attivita' devono essere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-01-04;1~art9 · fonte del testo