Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 152/1976

    Questione infondata
    7 luglio 1976

    Gli artt. 38 e 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nel dettare una distinta disciplina sulla pubblicità dei prezzi delle merci di largo e generale consumo esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale o sui banchi di vendita, e nel demandare al regolamento le modalità di indicazione dei prezzi delle stesse merci esposte diversamente e delle altre merci, non violano l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento ma attuano una scelta discrezionale da parte del legislatore.

    Art. 38 Disciplina del commercio · Art. 39 Disciplina del commercio · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'obbligo dell'indicazione dei prezzi previsto dal regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, deve essere osservato per le merci di largo e generale consumo, esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale o sui banchi di vendita. Per le merci di largo e generale consumo esposte diversamente e per le altre merci, la indicazione dei prezzi avverra' con le modalita' e le esenzioni determinate dal regolamento d'esecuzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art38 · fonte del testo