Provvedimento abrogato dalla l. 28 marzo 1991, n. 112.
Abrogato dal 23 aprile 1991
Provvedimento abrogato dalla l. 28 marzo 1991, n. 112.
Abrogato dal 23 aprile 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1976 al 23 aprile 1991. 115 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I provvedimenti comunali riguardanti l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, gli spostamenti dei mercati ambulanti ed ogni altro provvedimento relativo al commercio ambulante sono emanati previo parere delle commissioni di cui al precedente articolo 3, e sulla base del piano di cui al successivo articolo 7. I criteri di assegnazione dei posteggi nell'ambito delle aree pubbliche o mercati destinati all'esercizio del commercio ambulante sono deliberati dal consiglio comunale su proposta delle suddette commissioni. Le concessioni di cui al precedente articolo 3, ultimo comma, non possono essere cedute a nessun titolo, neppure temporaneamente. Le deliberazioni relative alle tasse di posteggio e all'appalto per la loro riscossione sono adottate dal consiglio comunale sentito il parere delle suddette commissioniaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 1991, N. 112.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-19;398~art5 · fonte del testo
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