L'articolo 789 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Condizioni per il rilascio delle licenze. - Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere rilasciate soltanto alle persone, enti o societa' indicate nell'articolo 751. Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo non di linea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 941 e agli articoli da 996 a 1000".

Testo vigente dal 22 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-11;862~art3 · fonte del testo