Art. 786 c.nav. — Riserva di cabotaggio comunitario

[1]I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria.

[2]I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali.

Testo vigente dal 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006. 12 parole tolte, 35 parole aggiunte in 2 capoversi.

I servizi di trasporto aereo tolto: di linea fra aggiunto: tra aeroporti nazionali, di linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria.

aggiunto: I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in tolto: arrivo o in partenza da aggiunto: continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo tolto: quanto diversamente stabilito da aggiunto: che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art786 · fonte del testo