Art. 62 — Responsabilità per fatto illecito

La responsabilita' per fatto illecito e' regolata dalla legge dello Stato in cui si e' verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato puo' chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si e' verificato il fatto che ha causato il danno. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 62, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art62 · fonte del testo