[1]Articolo III

[2]In caso di danno causato, in luogo diverso dalla superficie terrestre, ad un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni a bordo di tale oggetto spaziale, da parte di un oggetto spaziale di un altro Stato di lancio, quest'ultimo e' responsabile soltanto se il danno e' dovuto a sua colpa o a colpa di persone di cui a tenuto a rispondere.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artiii · fonte del testo