Art. 57 — Obbligazioni contrattuali

Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

Corte di cassazione

7 massime che riguardano l’art. 57, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 7 massime nel Massimario

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art57 · fonte del testo