Art. 56 — Donazioni

Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione. Il donante puo', con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede. La donazione e' valida, quanto alla forma, se e' considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto e' compiuto.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 56, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art56 · fonte del testo