Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

Testo vigente dal 29 aprile 2003

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2003

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003. 8 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Le bande musicali e le fanfare dei tolto: Corpi aggiunto: corpi armati dello Stato tolto: e della Gioventu' italiana del Littorio possono eseguire in pubblico tolto: pezzi aggiunto: brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art71 · fonte del testo