I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonche' gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purche' indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.

Testo vigente dal 29 aprile 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2003

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003. 9 parole tolte, 29 parole aggiunte.

I discorsi tolto: sopra aggiunto: su argomenti di interesse politico tolto: od amministrativo, aggiunto: o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, aggiunto: nonche' gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti aggiunto: o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o tolto: giornali anche radiofonici, purche' si aggiunto: nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purche' indichino la fonte, il nome dell'autore tolto: eaggiunto: , la data e aggiunto: il luogo in cui il discorso fu tenuto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art66 · fonte del testo