L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facolta' di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art165 · fonte del testo