Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Testo vigente dal 29 aprile 2003

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2003

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 29 aprile 2003. 6 parole tolte, 18 parole aggiunte.

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie tolto: dell'opera con qualsiasi mezzo aggiunto: diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, tolto: la incisione aggiunto: l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art13 · fonte del testo