[1]Se l'autore muore o si trova nella impossibilita' di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a se' stante e' stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la volonta' che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volonta' sia manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.

[2]Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non puo' essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 121, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art121 · fonte del testo