Restano fermi, a favore degli enti autonomi indicati nei precedenti articoli, i contributi a carico degli Enti locali, istituiti dalla legge 28 luglio 1956, n. 704, e successivamente prorogati con le leggi 21 aprile 1962, n. 210, 26 aprile 1964, n. 315 e 31 marzo 1966, n. 206. E' data facolta' agli enti locali di aumentare, con propria deliberazione, i contributi di cui alla legge 28 luglio 1956, n. 704.

Testo vigente dal 29 novembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1081~art4 · fonte del testo