I contributi dello Stato e degli Enti locali stabiliti dalla, legge 28 giugno 1956, n. 704, a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", e Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano)" ed "Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma", per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, sono prorogati per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62. Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" e' aumentato, per l'esercizio finanziario 1961-62, di lire 20 milioni.

Testo vigente dal 9 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-21;210~art1 · fonte del testo