I decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticita' del registro, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Testo vigente dal 18 dicembre 1991

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31173/2025

    28 novembre 2025

    Rientrano nelle risultanze dei registri di cancelleria, i quali costituiscono piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come da lui compiuti ex art. 2700 c.c., anche le annotazioni contenute nello "storico del fascicolo", che avendo la funzione di dare completo conto dello sviluppo del procedimento ha valore certificativo di ciò che è accaduto nel processo; ne consegue che la prova legale derivante da dette annotazioni non può essere infirmata dalle diverse dichiarazioni contenute in atti pubblici. (Fattispecie in tema di inidoneità dell'atto notarile di cessione del credito, in cui si menziona una data errata di intervento, ad infirmare il valore probatorio dell'annotazione di cancelleria contenuta nello storico del fascicolo dell'esecuzione forzata).

    Art. 4 · Art. 2700 c.c. · Art. 57 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 42 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

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urn:nir:stato:legge:1991-12-02;399~art4 · fonte del testo