Art. 10 — Dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati

Le norme delegate disciplinano la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, come individuati dalle vigenti disposizioni, determinandone termini e condizioni anche al fine di agevolarne la ridenominazione e la circolazione, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la posizione dell'emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento.

Testo vigente dal 19 dicembre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-12-17;433~art10 · fonte del testo