Art. 11 — Ridenominazione degli strumenti finanziari privati

Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facolta' di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Testo vigente dal 8 luglio 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213~art11 · fonte del testo