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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2000 al 9 ottobre 2010. 279 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) all'articolo 3:

tolto: 1) al comma 2, dopo le parole: "Capi di Stato maggiore di Forza armata" sono inserite le seguenti: ", il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma,";

tolto: 2) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "Capi di Stato maggiore di Forza armata" sono inserite le seguenti: "e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma";

tolto: b) all'articolo 4:

tolto: 1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "Capi di Stato maggiore di Forza armata" sono aggiunte le seguenti: "e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri";

tolto: 2) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "alle rispettive Forze armate" sono inserite le seguenti: "e all'Arma dei carabinieri";

tolto: 3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "delle rispettive Forze armate" sono inserite le seguenti: "e dell'Arma dei carabinieri";

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: c) all'articolo 6:

tolto: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate e' organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede.";

tolto: 2) al comma 2, dopo le parole: "per i Capi di Stato maggiore di Forza armata" sono inserite le seguenti: ", per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma,". Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:2000-03-31;78~art2 · fonte del testo