Art. 2 — Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2000 al 9 ottobre 2010. 279 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) all'articolo 3:
tolto: 1) al comma 2, dopo le parole: "Capi di Stato maggiore di Forza armata" sono inserite le seguenti: ", il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma,";
tolto: 2) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "Capi di Stato maggiore di Forza armata" sono inserite le seguenti: "e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma";
tolto: b) all'articolo 4:
tolto: 1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "Capi di Stato maggiore di Forza armata" sono aggiunte le seguenti: "e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri";
tolto: 2) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "alle rispettive Forze armate" sono inserite le seguenti: "e all'Arma dei carabinieri";
tolto: 3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "delle rispettive Forze armate" sono inserite le seguenti: "e dell'Arma dei carabinieri";
tolto: c) all'articolo 6:
tolto: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate e' organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede.";
tolto: 2) al comma 2, dopo le parole: "per i Capi di Stato maggiore di Forza armata" sono inserite le seguenti: ", per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma,". Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:2000-03-31;78~art2 · fonte del testo
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