Art. 9 sostegni

[1]Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonche' misure a sostegno del settore aeroportuale.

[2]1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 2. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e' prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del ((Fondo sociale per occupazione)) e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1. 3. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 trovano applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 8 del presente decreto. A tal fine e' previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 186,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Testo vigente dal 22 maggio 2021

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Che cosa è cambiato dal 22 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 2021 al 22 maggio 2021. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per tolto: l'occupazione aggiunto: occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art9 · fonte del testo