Art. 6-ter sostegni — Fondo per emergenze relative alle emittenti locali

Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021". 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto

Testo vigente dal 22 maggio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art6ter · fonte del testo